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Patente Nautica

 

INTRODUZIONE:

 

Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le "scuole nautiche". La Scuola Nautica Conti mira ad una preparazione sempre più efficiente e professionale dei propri allievi utilizzando metodi all’avanguardia con l’ausilio di supporti informatici e multimediali, che ogni singolo allievo avrà a disposizione sia in aula che comodamente da casa.

 

Di seguito illustreremo il significato di alcuni termini che vi aiuteranno a comprendere al meglio il regolamento per il conseguimento della patente nautica:

 

Natanti: le unità (sia a vela che a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10 m.
Imbarcazioni: le unità (a vela o a motore) di lunghezza compresa tra m. 10 e m 24.
Navi: le unità di lunghezza superiore a m 24.

 

Unità da Diporto: sono gli scafi di qualsiasi forma e dimensione (a remi, a vela, o a motore), destinati secondo la definizione di navigazione da diporto, a scopo sportivi e ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. L'unità può essere utilizzata anche a fini commerciali, con contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento della navigazione da diporto e come unità appoggio dai centri di immersione (diving) per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.

 

Comando: si intende tutto quel processo decisionale concernente la direzione dell’unità.

 

CATEGORIE DI PATENTE NAUTICA:

 Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:

 

Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: comando delle navi da diporto;
Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. (Tale abilitazione viene rilasciata ai soggetti portatori di alcune patologie, indicate nell'allegato I del regolamento al codice).

 

In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi:

 

  • entro 12 miglia dalla costa;
  • senza alcun limite;
  • per navi da diporto.

 

A richiesta, la patente può essere conseguita nelle seguenti modalità:

 

  • Limitata al solo comando di unità a motore (abilitati alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa oppure senza limiti dalla costa)
  • Per il comando di unità motore + vela (abilitati alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa oppure senza limiti dalla costa)

 

Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere in un secondo momento l'abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo una prova integrativa d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti.

 

Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.

 

Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario.

 

Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore).

 

OBBLIGO DELLA PATENTE NAUTICA DURANTE LA NAVIGAZIONE:

 

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

 

  • Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa;
  • Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione;
  • per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore;
  • per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

 

ETA’ RICHIESTA PER CONSEGUIRE LA PATENTE NAUTICA:

 

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

 

  • 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonchè unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
  • 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
  • 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonchè per gli acquascooter o moto d'acqua. Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.
  • per le navi non è richiesta un'età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni.

 

Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

 

VALIDITA’ E CONFERMA DELLA PATENTE NAUTICA:

 

La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta ad anni 5 per coloro che abbiano superato i 60 anni; il periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.

 

IN COSA CONSISTE L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA:

 

Per conseguire la patente nautica entro le 12 miglia dalla costa il candidato dovrà effettuare un esame teorico al termine del quale, se giudicato idoneo, avrà accesso alla seconda prova che consiste in un esame pratico.

 

La prova teorica è articolata in due fasi:

 

- nella prima fase il candidato deve dimostrare, in via prioritaria, di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli elementi essenziali di navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di quindici minuti. La prova è superata se l’esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame;

 

- la seconda fase consiste nella risoluzione del questionario, somministrato tramite schede di esame, articolato su venti domande; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di tre errori; il quarto errore determina il giudizio di non idoneità del candidato.

 

La prova pratica viene effettuata in specchi d’acqua autorizzati e con imbarcazioni idonee, in un giorno diverso da quello della prova teorica.

 

 



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