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Con circolare Prot. 28767 del 19 settembre 2019 si è provveduto a dettagliare ancora meglio le disposizioni emanate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019 che ha modificato le procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. La modifica più importante, lo ricordiamo, è data dal fatto che l'esame “si abbrevia” sia come sessione in sé (diventa una al posto di due) sia come numero di domande. Tutte le specifiche le abbiamo schematizzate in questa pagina.

 

Nella circolare n. 28767, in merito a queste nuove modalità, si precisa quanto segue.

 

LE NUOVE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE PER TUTTI A PARTIRE DAL 20 NOVEMBRE 2019

Entrano in vigore per tutti, vuol dire che valgono sia per quelli che sostengono per la prima volta l'esame, sia per quelli che devono ripeterlo perché sono stati respinti, o per quelli che hanno superato la prima fase dell'esame secondo le vecchie modalità.

 

I CANDIDATI CHE VENGONO RESPINTI ALL'ESAME O CHE SONO ASSENTI, DEVONO PRESENTARE UNA NUOVA ISTANZA

Non ci sono seconde possibilità: o promossi o bocciati, e nel secondo caso bisogna rifare tutto l'iter, a patto che dal rilascio dell'attestato di frequenza al corso non sia passato più di un anno.
Il termine ultimo di un anno si fa coincidere con la data di prenotazione e non con la data dell'esame stesso.

  

I CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO LA PARTE COMUNE CON IL VECCHIO SISTEMA, A PARTIRE DAL 20/11/19 SOSTENGONO LA PARTE SPECIALISTICA CON IL NUOVO SISTEMA: 30 DOMANDE AL POSTO DI 60

I candidati che hanno sostenuto la prova relativa alla parte comune antecedentemente al 20 novembre 2019, a decorrere da tale data, per conseguire la carta di qualificazione del conducente, sosterranno la prova relativa alla parte specialistica, secondo le nuove modalità (rispondendo, dunque, a 30 domande relative alla parte specialistica).

In tale ultimo caso, qualora il candidato non abbia ottenuto l’idoneità alla prova specialistica, può ripetere quest’ultima - sempre secondo la nuova procedura – senza ripetere la prova comune, purché la prenotazione non sia presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile oltre un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale.